Il piano genitoriale: obbligatorio nella separazione e in tutti i procedimenti che riguardano i minori

Il piano genitoriale: obbligatorio nella separazione e in tutti i procedimenti che riguardano i minori

Assoluta novità nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia introdotta dalla Riforma Cartabia è il cosiddetto “piano genitoriale”, previsto dall’art. 473 bis.12 c.p.c.

Contenuto e Scopo del Piano Genitoriale

Nei procedimenti di separazione e divorzio (e in ogni altro riguardante i minori) deve essere allegato un piano genitoriale, che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Un’allegazione del tutto nuova nel procedimento di famiglia che oggi è obbligataria e indispensabile, tanto che nella separazione giudiziale è prevista dal legislatore a pena di decadenza, e deve essere compiuta dal convenuto (art. 474-bis.16 c.p.c.).

In concreto, il contenuto del piano genitoriale ha ad oggetto:

le notizie relative al figlio e al luogo ove lo stesso vive, con indicazione di tutti i membri della famiglia, eventualmente dei figli di uno solo dei due genitori e con la precisazione dell’abitazione ove il minore vive al momento del deposito del ricorso. È necessario altresì precisare se la casa familiare o le unità abitative dei genitori frequentate dal minore siano di proprietà, in locazione, in comodato o altro titolo, indicando con dovizia di particolari gli ambienti in cui il minore vive (camera da letto, numero delle stanze ecc);
l’istruzione, formazione, corsi e attività. I genitori devono indicare gli istituti scolastici frequentati dal minore, dettagliando le rette annue e le spese da sostenere; la partecipazione a corsi ed eventi formativi; l’eventuale necessità di assistenza specifica allo studio; la partecipazione a corsi e attività all’estero; le attività sportive, ludiche e ricreative cui prende parte il minore con i relativi costi;
la salute. I genitori dovranno precisare se il figlio minore gode di buona salute, se presenta patologie o ha particolari necessità legate alla cura della propria persona. Se per eventuali malattie percepisce indennità e eventuali dettagli sulle polizze sanitarie.
Rapporti parentali. E’ necessario che venga indicato quale sia il genitore che si occupa prevalentemente del figlio nella sua quotidianità; chi si prende cura del minore quando i genitori sono assenti con dettaglio degli orari di lavoro degli stessi; le modalità di visita e di frequentazione con i genitori durante l’anno scolastico e durante i periodi festivi e le vacanze; quali siano i rapporti con gli altri componenti della famiglia (zii, cugini, nonni, fratelli) e l’esistenza di eventuali ulteriore figure di riferimento per il minore.
Tale prospetto deve necessariamente giungere nelle mani del giudice nella fase introduttiva del giudizio di separazione o divorzio e ciò si giustifica con il significato sotteso all’introduzione dell’istituto. L’obiettivo della riforma di diritto di famiglia, infatti, è quello di porre al centro i bisogni del minore e responsabilizzare i coniugi nell’esercizio della propria funzione genitoriale.

L’evento separativo causa la fine dell’amore tra i coniugi ma non può e non deve far cessare il fondamentale ruolo genitoriale che, in ogni caso, deve essere garantito al figlio, nell’ottica di un progetto condiviso di genitorialità e di una collaborazione attiva e condivisa.

Al solo fine del benessere del figlio, i coniugi devono imparare a vivere la separazione o il divorzio quale momento di confronto e riflessione sul proprio ruolo genitoriale, comprendendo insieme quale direzione dare al percorso di crescita e educazione dei propri figli.

Implicazioni e Riflessioni sulla Obbligatorietà del Piano Genitoriale

Una elencazione dettagliata come quella del piano genitoriale consente ai coniugi di focalizzare l’attenzione sugli aspetti pratici dell’essere genitori, garantendo stabilità e certezze nella gestione delle necessità dei figli.

In tale contesto al giudice viene conferito il potere di valutare se il piano genitoriale sia consono alle esigenze del minore e di tutti i membri della famiglia, potendo assumere iniziative autonome rispetto ai genitori in disaccordo, proponendo loro un piano genitoriale da rispettare nell’interesse dei minori.

Il ruolo fondamentale del piano genitoriale si evince dalla sua obbligatorietà. Infatti, i genitori sono vincolati ad osservarne le disposizioni per non incorrere in vere e proprie sanzioni.

Il genitore che non dovesse adempiere al piano genitoriale è sanzionabile, ai sensi dell’art. 473 bis.39 con l’ammonizione; il pagamento di una somma di denaro quantificata per ogni violazione, inosservanza o giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento o di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 fino ad un massimo di euro 5.000,00.

Il giudice può condannare altresì il genitore inadempiente al risarcimento del danno in favore del minore – d’ufficio – o dell’altro genitore.

Il contributo della riforma Cartabia al procedimento in materia di famiglia pare all’evidenza proiettato a garantire la più ampia forma di protezione e tutela in favore dei figli e, in particolare, dei minori. Il piano genitoriale ricorda ai coniugi che con la fine del matrimonio non cessano i doveri nei confronti dei figli. Il nuovo rapporto e status deve essere gestito nell’interesse esclusivo dei minori, mettendo da parte le dinamiche conflittuali per un corretto e sano esercizio della propria genitorialità, con l’obiettivo di garantire in favore dei figli un assetto di continuità rispetto alle abitudini sperimentate nell’ambito della famiglia.

Se possibile solo una riflessione critica. Alla crescente tendenza di sostituire la giurisdizione con forme alternative di soluzione delle controversie in molti ambiti del diritto, si contrappone, con l’obbligo del “piano genitoriale” nella separazione, un incisivo controllo statuale nella famiglia che può dare luogo a evoluzioni sociali non prevedibili.

Il legislatore avrebbe potuto prevedere un piano genitoriale solo in casi particolari in cui emerga una forte conflittualità genitoriale con una dannosa strumentalizzazione dei figli. Un “piano genitoriale” generalizzato indica una non condivisibile sfiducia nella capacità genitoriale di molte coppie che anche nella fase separativa sono in grado di valutare con responsabilità e lungimiranza le istanze e i bisogni fondamentali dei propri figli. Sarà comunque fondamentale verificare lo sviluppo concreto del nuovo istituto nell’ambito delle sue applicazioni giudiziali.

Avv. Giovanni Reho, Avv. Laura Summo

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