La mediazione familiare nella Riforma Cartabia

La mediazione familiare nella Riforma Cartabia

Il nuovo articolo 473bis.10 del Codice di procedura civile ha ad oggetto l’istituto della mediazione familiare. La norma prevede che in ogni momento del giudizio il giudice possa informare le parti della possibilità di rivolgersi alla figura di un mediatore, al fine di valutare le finalità, i contenuti e l’opportunità del percorso da intraprendere.

Ma di cosa si occupa precisamente un mediatore familiare?

Il mediatore familiare è una figura professionale terza, imparziale e con una formazione specifica in materia che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, costituita di fatto o di diritto (unita in matrimonio), prima, durante, o dopo l’evento separativo.

Il mediatore familiare opera nella garanzia del segreto professionale e in autonomia rispetto all’eventuale procedimento giudiziario pendente o che prenderà avvio.

L’obiettivo perseguito dal mediatore familiare è quello di facilitare il dialogo nella coppia in crisi, promuovendo l’ascolto reciproco, valorizzando le risorse di ciascun genitore, cercano di portarli al raggiungimento di accordi negoziati, in relazione soprattutto ai propri figli e nel rispetto del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita.

Tale figura professionale risulta particolarmente efficace e utile nelle ipotesi di conflitti di nuclei familiari in cui sono presenti figli, soprattutto minori. In questi casi, il mediatore avrà il compito di condividere con i genitori un percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, offrendo strumenti di natura non giuridica che consentono ai genitori di affrontare le problematiche genitoriali lontano dalla tensione e dal possibile clima di ostilità e contrapposizione che potrebbe avvertirsi in un’aula giudiziaria.

Quando la famiglia attraversa un periodo così complesso e delicato come quello della separazione o divorzio, è fondamentale che venga affiancata nella transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento del ruolo e del rapporto genitoriale.

Nell’interesse esclusivo del benessere dei minori, delle persone e dell’intero nucleo familiare, la Riforma Cartabia si pone l’obiettivo estremamente concreto e positivo di fornire un valido supporto ai genitori. L’introduzione di una norma ad hoc all’interno del Codice di procedura civile e la definizione della relativa disciplina agli artt. 12bis-12sexies delle disposizioni attuative al Codice risulta perseguire proprio tale obiettivo.

Presso ogni tribunale viene istituito un elenco dei mediatori familiari, tenuto dal presidente del tribunale e costituito da un comitato soggetto a revisione ogni quattro anni.

L’iscrizione all’elenco si effettua con domanda da presentare al presidente del tribunale, dimostrando il possesso di una serie di requisiti:

Iscrizione da almeno cinque anni ad una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico;
Adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, in materia di tutela minorile e di violenza domestica e di genere;
Condotta morale irreprensibile.
Ogni ulteriore dettaglio di disciplina, nonché di formazione e di deontologia è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e dell’economica, nel rispetto della legge n. 4/2013.

Un istituto certamente non nuovo nel nostro ordinamento ma che oggi, grazie alla Riforma, può legittimamente auspicare ad un’effettiva diffusione e applicazione a beneficio della famiglia.

Avv. Giovanni RehoAvv. Laura Summo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *