Il trust familiare è revocabile

Il trust familiare è revocabile

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 28146/2023 ha confermato i seguenti principi.

La domanda revocatoria promossa dal creditore non deve necessariamente essere rivolta avverso l’atto dispositivo mediante il quale il bene oggetto di conferimento viene intestato al ‘trustee’. La domanda può essere diretta utilmente nei confronti del solo atto istitutivo del ‘trust’. L’inefficacia dell’atto istitutivo travolge automaticamente l’atto dispositivo.

L’inefficacia parziale dell’atto di costituzione del trust nella sola parte in cui ha disposto il trasferimento dei beni immobili consente in ogni caso al creditore di aggredirli in executivis nei confronti del ‘trustee’.

Il ‘trustee’ è titolare di un ‘ufficio’ o di una ‘funzione’ non essendo proprietario dei beni nell’interesse proprio bensì nell’interesse altrui. Ne consegue, che l’atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al ‘trustee’ non è un “atto isolato o autoreferente” ma un atto conseguente e dipendente dall’atto istitutivo. Questo spiega la ragione dell’interdipendenza tra atto dispositivo e atto istitutivo e quindi il rapporto di inefficacia sopra descritto. Come infatti afferma la Cassazione “la domanda di revoca dell’atto istitutivo viene a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice (Cass. 15.04.2019 n. 10498).

Quanto alla specifica istituzione di un “trust familiarela ragione della sua revocabilità deriva dalla sua stessa natura non obbligatoria, non costituendo adempimento di un dovere giuridico. Si tratta peraltro di un atto a titolo gratuito che non trova alcuna contropartita in una attribuzione in favore dei disponenti (Cass. 03.08.2017, n. 19376).

Il negozio istitutivo di un trust può assumere natura di atto a titolo oneroso solo quanto esso rappresenta un atto o una modalità di adempimento di un obbligo giuridico che deve sempre comportare il pagamento di un corrispettivo.

La indicata fattispecie si presenta secondo la Corte di Cassazione ad esempio con il cd. ‘trust di garanzia’, ossia quello con il quale il debitore costituisce una garanzia del credito in favore del creditore mediante l’istituzione di un apposito trust (come è noto non mancano le obiezioni di nullità di tale forma di trust in quanto potenzialmente in contrasto con le norme imperative che prevedono il divieto di patto commissorio).

In ogni caso, il negozio istitutivo di un trust può considerarsi a titolo oneroso solo nei casi in cui non corrisponda ad una spontanea determinazione volitiva del disponente in mancanza di corrispondente vantaggio patrimoniale. In tutti gli altri casi il trust sarà considerato a titolo gratuito e quindi revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c.

In conclusione, il trust familiare potrà resistere alla domanda revocatoria solo a condizione che abbia natura solutoria o altra natura corrispettiva. In difetto, come afferma la Corte di Cassazione, si applicano gli stessi principi già noti in materia di fondo patrimoniale, secondo cui esso non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge. Detto atto costitutivo è atto a titolo gratuito, salvo che non sia dimostrabile l’esistenza in concreto di una situazione oggettiva di adempimento ad un dovere morale in ragione della quale è ipotizzabile l’esistenza di una valida causa giustificatrice (Cass. 12.05.2022 n. 15257).

Avv. Giovanni RehoAvv. Laura Summo

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