No al riconoscimento automatico dell’assegno divorzile; il coniuge che chiede l’assegno ha l’onere della prova dei fatti attributivi e determinativi della propria pretesa

Assegno di divorzio

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, ord. 20 aprile 2023, n. 10614) afferma che in materia di diritto all’assegno di divorzio non è più possibile procedere con il riconoscimento automatico in virtù del contributo fornito dal coniuge alla gestione della casa e della famiglia.

Un punto fermo che pone fine all’equazione secondo la quale è “logico” presumere che la moglie con il proprio lavoro domestico garantisca il consolidarsi del patrimonio immobiliare e professionale del marito.

La sentenza in commento afferma un principio chiave per il futuro riconoscimento dell’assegno divorzile, con attenzione particolare alla funzione perequativa-compensativa. La norma di cui all’art. 143 c.c., secondo la quale i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, non può essere oggetto di semplice presunzione.

L’apporto del coniuge (nella sentenza in commento della moglie) al consolidamento del patrimonio familiare non può rappresentare un fatto indubbio ed evidente per il disposto dell’art. 143 c.c., ma è necessaria una puntuale allegazione di fatti gravi, precisi e concordanti da parte del coniuge richiedente l’assegno.

In altre parole, il solo fatto che il Codice civile disponga il dovere dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, non può costituire il fondamento in base al quale riconoscere l’assegno nella sua funzione perequativa-compensativa né può significare che effettivamente all’interno della famiglia i coniugi cooperino sempre a beneficio del benessere di tutti i suoi membri. Poiché la circostanza in base alla quale uno dei due coniugi sacrifichi la propria esistenza e le proprie ambizioni personali, professionali e lavorative al fine di garantire stabilità alla famiglia e ai figli e al contempo accrescere il bagaglio professionale ed economico dell’altro coniuge, deve essere oggetto di rigoroso e imprescindibile accertamento giudiziale.

Come noto, l’assegno divorzile assolve, oltre alla funzione assistenziale anche quella perequativa-compensativa, derivante dal più generale principio costituzionale di solidarietà, in base al quale deve essere riconosciuto un contributo economico al coniuge che ha coadiuvato l’altro nel raggiungimento di obiettivi professionali e lavorativi, apportando significativi contributi al ménage familiare con sacrificio delle proprie aspettative professionali.

Tuttavia, non è giustificato l’automatismo in base al quale, dalle regole inderogabili che il legislatore pone a carico di ciascun coniuge nella collaborazione nell’interesse della famiglia, si possa desumere un apporto paritetico di un coniuge nei confronti dell’altro, senza il supporto di allegazioni puntuali da parte del soggetto che deduce la circostanza.

A fronte della disparità reddituale tra i coniugi e di una durata del matrimonio non breve, il rischio è di riconoscere l’assegno di divorzio pressoché sempre ed in maniera indistinta all’ex coniuge sulla sola convinzione che il coniuge più debole ha verosimilmente contribuito alla formazione del patrimonio dell’altro. Così non può essere poiché solo un rigoroso accertamento può giustificare il riconoscimento dell’assegno nella sua funzione perequativa-compensativa.

In assenza, può certamente essere giustificato dall’esigenza assistenziale, solo nell’ipotesi in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per garantirsi un’esistenza dignitosa.

L’onere di fornire al giudice allegazioni puntuali e specifiche, che svelino gli indici del sacrificio che il coniuge ha sopportato per la famiglia è a carico del richiedente l’assegno.

Si tratta di un principio che la Cassazione afferma in maniera forte, con l’obiettivo – a parere di chi scrive – di realizzare una compiuta analisi del singolo caso concreto, andando ad indagare sulle reali vicende e dinamiche della famiglia. In tal modo l’istituto dell’assegno divorzile non viene ingiustamente strumentalizzato a beneficio di un solo coniuge ma anzi valorizzato alla sussistenza di specifici indici che ne giustificano il riconoscimento, anche nell’ottica di autoresponsabilità dei coniugi.

Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo

 

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